La prenotazione online per questo tipo di appuntamento è disponibile solo per determinate fasce d'età.
Competenze e prestazioni
Certificato a uso assicurativo
Certificato attività ludico-motoria
Certificato medico sportivo non agonistico
Infiltrazioni
Terapia del dolore
Si ricorda che nei week end non sarà possibile prenotare visite e solo alcune richieste verranno evase; per problemi medici è attivo il 116117
Indirizzo
Casalemedigruppo
Via Nuova Trevigiana Casale Casale Sul Sile TV Italia, 31032 Casale Sul Sile
Informazioni pratiche
1° piano con ascensore
Entrata accessibile
Parcheggio gratuito
Presentazione
📚 REGOLAMENTO STUDIO MEDICO DOTT.STEFANINI 👨🏻⚕️
📓 APPUNTAMENTO📓
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🔵 CERTIFICATI di MALATTIA 🔵
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🟣 RICHIESTE 🟣:
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💊 RICHIESTA FARMACI CRONICI (abituali) 💊
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🗂️ RICHIESTE DI IMPEGNATIVE, VISIONE ESAMI O REFERTI 🗂️
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📩 RICHIESTA IMPEGNATIVA PER PROBLEMI CONCORDATI CON UN MEDICO 📩
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Per richieste di altro genere:
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La segreteria 👩🏻💼Casalemedigruppo👩🏻💼 è contattabile telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; solo il venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
Nota: se possibile, chiama durante l’orario ambulatoriale del tuo medico.
📞 CHIAMATE : non disturbare il medico se non per problematiche urgenti e gravi.
📞Numero della Segreteria 👩🏻💼Casalemedigruppo👩🏻💼 0422-822290 📞
Il tuo 👨🏻⚕️medico👨🏻⚕️ è presente in ambulatorio con il seguente orari:
lunedì 14.00 - 18.30
martedì 8.15 - 12.30
mercoledì 14.00 - 18.30
giovedì 8.15 - 12.30
venerdì 8.15 - 12.30 (un venerdì ogni otto il pomeriggio 14,00 - 19,00)
l tuo medico visita solo su appuntamento.
🛑 SABATO e PREFESTIVI 🛑
Il sabato (dopo le ore 10.00), la domenica e i giorni prefestivi (dopo le ore 10.00) e festivi sarà attivo il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica 0422-822290 )
CERTIFICATI DI MALATTIA
RILASCIO CERTIFICATI DI MALATTIA
DA PARTE DEI MEDICI SPECIALISTI
Ministero della Salute
D. L. n. 150 27/10/2009 Legge Brunetta - Circolare n. 2/2010 DPF/DDI
Dal 1° febbraio 2011, in caso di ricovero ospedaliero, di prestazione specialistica o di Pronto Soccorso, è obbligatorio il rilascio del certificato di malattia da parte del medico proponente la prognosi, cioè da parte del medico ospedaliero.
Il sanitario dovrà pertanto provvedere alla certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
È falso ideologico certificare un dato che non si è constatato di persona (quindi il medico di famiglia non può certificare malattie per conto di altri sanitari).
È omissione di atti d’ufficio non rilasciare il certificato di malattia a chi ne ha diritto, al termine della prestazione medica.
Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono continuare ad elaborare certificati in forma cartacea; i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all’amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.
I certificati di malattia per convalescenza post ricovero, che devono essere rilasciati a cura del medico ospedaliero, hanno una ricaduta diversa dagli altri certificati. Infatti il periodo di malattia conseguente a ricovero non comporta trattenute a carico del lavoratore e quindi tali certificati devono essere differenziati dagli altri e, pertanto, le specifiche tecniche da rilasciare devono contenere l’evidenza di tale situazione.
Se tali certificati vengono compilati dal medico curante, non hanno questa valenza. Viene quindi violato un diritto del paziente.
È quindi necessario, all’atto della dimissione dai Reparti Ospedalieri (U.O.) o dal Pronto Soccorso, verificare e pretendere il rilascio della certificazione relativa all’eventuale assenza per malattia da parte del Medico della Struttura, anche per non perdere i benefici di legge.
Per maggiori informazioni vi prego di concentrarvi su questa Delibera Regionale, punto 13 in particolare https://share.google/jVg44u9icwpYzldKb
Consulta questo video
https://www.facebook.com/share/r/15g5hFWgeS/?mibextid=wwXIfr
Impegnative per farmaci, esami del sangue, diagnostica per immagini o visite specialistiche (DGR 35/2024, DGR 1562 del 6/12/22, DGR 626 del 4/6/24)
Le impegnative per farmaci, esami ematochimici, diagnostica per immagini o visite specialistiche devono essere prescritte dal medico Specialista che vede il paziente in ambulatorio o in Pronto Soccorso.
Al momento della conclusione della visita da parte dello Specialista, qualora necessario, deve essere attivata la presa in carico del paziente, prevedendo la relativa prescrizione e programmazione dell'iter successivo senza re-invio a CUP.
La prescrizione deve essere effettuata dallo stesso Specialista, se autorizzato all'uso del ricettario (Medici di Struttura Pubblica o Struttura Privata Convenzionata).
Se il paziente viene dimesso dal reparto di degenza, le impegnative per nuovi farmaci devono essere redatte dal medico ospedaliero dimettente, che deve provvedere alla consegna della terapia farmacologica per i primi giorni post-degenza, tenendo conto di giorni festivi, fine settimana o prevedibili difficoltà a contattare il MMG/PLS.
Certificato di invalidità civile (INPS)
Qualora fosse necessario redigere il certificato di invalidità civile durante il ricovero, questo deve essere prodotto dal medico ospedaliero.
Solo dopo avvenuta dimissione il certificato può essere redatto dal medico curante.
Si precisa che il certificato di invalidità non è necessario per ottenere protesi e ausili che, se necessari, vengono prescritti direttamente dallo Specialista alla dimissione.
(DPCM 12/01/2017 - Art. 18)
Le tariffe fornite dal medico sono approssimative e soggette a variazioni in base al tipo di cura, al numero di visite e alle procedure aggiuntive necessarie.